mercoledì 7 gennaio 2015

art. 2 Codice Penale


art. 2 Codice Penale



Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. 


Ma Matteo? non sei laureato in Legge?


Nessun commento:

voleranno carte bollate

https://www.facebook.com/giorgio.schiavinato/posts/10218479093226359